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Edilizia: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che stabilisce le modalità di richiesta di rimborso della prima rata dell’Imu per i proprietari locatori che abbiano ottenuto una convalida di sfratto per morosità

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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 259 del 29 ottobre) il decreto 30.9.2021 del Ministero dell’economia e delle finanze contenente le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità (ex art. 4-ter, commi 1 e 2, d.l. 25.5.2021, n. 73, come convertito dalla l. 23.7.2021, n. 106).
La norma ha previsto, come richiesto da Confedilizia, che chiede anche il risarcimento per i proprietari soggetti al blocco degli sfratti, l’esenzione dal versamento dell’Imu per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto una una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, con esecuzione sospesa sino al 30.6.2021.
La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.2.2020, con esecuzione sospesa, a seconda dei casi, fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.
Poiché tale esenzione giunge successivamente al versamento della prima rata dell’Imu 2021 (o del versamento dell’unica rata a saldo), la disposizione ha previsto che per coloro che avessero già provveduto al versamento dell’imposta, entro il 16.6.2021, il diritto al rimborso di quanto corrisposto.
Con il decreto si stabilisce che per richiedere il rimborso bisogna presentare al Comune competente un’istanza contenente, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, a) possesso dell’immobile; b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo; c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, con esecuzione sospesa sino al 30.6.2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.2.2020, con esecuzione sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021; d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’Imu riferita all’anno 2021; e) importo di cui si chiede il rimborso; f) coordinate bancarie.
I soggetti interessati dovranno presentare, entro il 30 giugno dell’anno prossimo (o altro termine stabilito dal Comune), la dichiarazione Imu, attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’imposta, nonché l’importo del rimborso.