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Il coronavirus ferma anche i processi in tribunale

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Non solo le scuole di tutta Italia sospendono l’attività  per l’emergenza coronavirus. Da domani, venerdì 6 marzo, anche i tribunali, per le attività giudiziarie indispensabili, si possono fermare per 15 giorni in modo da salvaguardare l’incolumità dei soggetti interessati. L’Organismo Congressuale Forense OCF, “ha indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione e in tutta Italia, con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”.
“L’emergenza derivante dalla diffusione del virus “Covid 19” sta procurando grande allarme sociale su tutto il territorio nazionale, allarme avvalorato dalla intensa attività di prevenzione messa in atto dalle attività sanitarie e dal Governo, con la produzione di disposizioni eccezionali sia di normazione primaria d’urgenza che regolamentare”, scrivono gli avvocati.
“In particolare, l’art. 10 del D.L. 2.03.2020 n. 9 prevede, tra le altre misure, la sospensione delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili degli uffici nel cui ambito di competenza rientrano i Comuni inseriti nell’allegato n. 1 al DPCM dell’1.03.2020 (cd. “zona rossa”) e di quelli in cui le parti o i loro difensori abbiano residenza o sede negli stessi Comuni, con l’eccezione dei procedimenti connotati da urgenza”, continuano, evidenziando però che “si tratta di misure assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie”.
“L’adesione all’astensione, che sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione”, conclude l’Ocf.