Prevenzione rischio sismico, aperti i termini per le domande di contributo

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    REDAZIONE – Sono aperti i termini per presentare ai rispettivi Comuni la richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati che non ricadano in aree a rischio idrogeologico R4, né ridotti allo stato di rudere o abbandonati, e comunque secondo le prescrizioni dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’anno 2014.
    La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell’allegato 4 dell’ordinanza, dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione degli avvisi all’albo pretorio dei singoli Comuni.
    Le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse alla Regione, che provvede ad inserirle in apposita graduatoria di priorità. La Regione formulerà e renderà pubblica la graduatoria delle richieste entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse. Le istanze sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse.
    I soggetti collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare un progetto, coerente con la richiesta di intervento presentata e redatto e sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all’albo professionale, entro il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento e di 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.
    Il contributo non può essere destinato a:
    · Edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell’ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
    · Edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole,
    · Edifici che ricadono nella fattispecie di cui all’art. 51 del D.P.R. 380/2001 nei quali alla data di pubblicazione dell’ordinanza oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva
    Ulteriori informazioni possono essere reperite presso gli uffici tecnici comunali. Qui il testo integrale dell’ordinanza.