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Scade lunedi la sesta rata della Rottamazione Quater mentre riprende quota la quinquies

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La Lega rilancia la rottamazione quinquies, non in manovra ma a partire da gennaio.
Con una proposta di legge ad hoc presentata in Parlamento il 27 novembre, il partito recupera l’emendamento sulla rottamazione presentato nella legge di bilancio, che aveva messo da parte dopo un confronto con il Mef che aveva invitato ad attendere l’esito del concordato.

La rottamazione quinquies, proposta dalla Lega, punta alla definizione agevolata degli avvisi fino al 31 dicembre 2023 in 120 rate e permetterebbe di evitare la decadenza dal beneficio fino a 8 rate non versate.

La nuova tipologia di rottamazione, secondo il modello pensato dalla Lega, prevede quindi “120 rate tutte uguali dove si paga solo il capitale senza gli interessi e le sanzioni” e si prevede “che non si decada dal beneficio della rottamazione saltando soltanto una rata, visto e considerato che questo è uno dei problemi che ha portato molti contribuenti a non riuscire a completare il percorso prima”, ha spiegato Molinari.

Secondo la tabella di marcia della Lega si dovrebbe arrivare al voto entro marzo 2025: la decorrenza della prima rata di versamento sarebbe al 31 luglio 2025, mentre per il pagamento degli importi, suddivisi in 120 rate mensili, le scadenze partirebbero dal 31 luglio 2025 fino a estinzione. In base alla proposta, per aderire alla definizione agevolata, il contribuente dovrà fare richiesta entro il 30 aprile 2025 esclusivamente per via telematiche secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Ade.

Nell’attesa per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della sesta rata, entro il 30 novembre 2024.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024.
I contribuenti in regola con le rate precedenti devono utilizzare, quindi, il modulo di pagamento allegato alla Comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza del 30 novembre 2024, disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Si ricorda che in caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
I canali di pagamento
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) aderenti a pagoPa, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) prenotando un appuntamento.
Servizi online
I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.
Cosa prevede la definizione agevolata
La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento.