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Scadono l’8 agosto le rate 2021 delle definizioni agevolate 2019

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Ultimi due giorni per pagare le rate 2021 non ancora versate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Il termine stabilito dalla Legge n. 25/2022 di conversione del decreto Sostegni-ter, è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla Legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedi 8 agosto.
Per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2019 e 2020, il provvedimento normativo ha infatti previsto la possibilità di avvalersi di questa nuova scadenza e mantenere così i benefici della Definizione agevolata.
La Legge n. 25/2022 ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” previste nel 2022, con la possibilità di mantenere le agevolazioni se il versamento sarà effettuato entro il prossimo 30 novembre, anche qui con i 5 giorni di tolleranza previsti dal Decreto.
Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.
Per avere informazioni su come richiedere i moduli per il pagamento delle rate contenute nel piano di “Rottamazione-ter” e/o “Saldo e stralcio”, visita la pagina “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”.
Per effettuare i pagamenti, oltre al servizio “Paga online” disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili su www.pagopa.gov.it.
Per conoscere tutte le altre modalità di pagamento e i canali abilitati consulta la sezione dedicata “Come e dove pagare”.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.