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Consiglio comunale Messina: Maurizio Croce non intende dimettersi

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Maurizio Croce non intende rassegnare le dimissioni da consigliere comunale. Un caso che tiene banco da mesi a Palazzo Zanca anche per le troppe assenze del candidato sindaco di centrodestra. La prima parte della memoria riguarda la presunta ineleggibilità:

“E’ evidente – si legge nella memoria del consigliere – che la proposta di contestazione formulata e approvata dal Consiglio Comunale non trova fondamento nelle ipotesi tipizzate dagli artt. 9 e 10 della L.R. 31/1986, sottendendo piuttosto una inammissibile interpretazione analogica ed estensiva delle stesse. Sulla insussistenza della causa di ineleggibilità di cui agli artt. 9, comma 1, punto 1, e 10, comma 1, punto 8, L.R. 31/1986. Secondo la prospettazione qui avversata, lo scrivente consigliere dott. Maurizio Croce, poiché delegato (dal Presidente della Regione Siciliana n.q. di Commissario del governo ex art. 10, comma 2 ter, L. 116/2014) Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, avrebbe funzioni equiparabili a quelle del direttore generale di un’amministrazione statale (incardinandosi la struttura commissariale, appunto, nell’amministrazione dello Stato). In forze di tale ruolo, dunque, il sottoscritto verrebbe a versare nella causa di ineleggibilità (art. 9, comma 1, punto 1) sopravvenuta e, quindi, di incompatibilità (ex art. 10, comma 1, punto 8) relativa alla posizione de “… 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”. Ora, seppure non sia seriamente contestabile che il ruolo di soggetto attuatore sia assimilabile (per la sua rilevanza) a un ruolo apicale, a difettare nel caso di specie è l’essere il sottoscritto un dipendente civile dello Stato che, come tale, svolge le funzioni di direttore generale. Difatti, il sottoscritto non è legato all’amministrazione dello Stato da alcun rapporto di dipendenza in senso proprio, non sussistendo tra lo scrivente e lo Stato italiano (o altro ente statale) alcun contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, quale dirigente o rapporto similare. Il sottoscritto, in altri termini, non è dipendente civile dello Stato, in qualunque accezione detta qualifica voglia intendersi”.