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Calcio, Prima Categoria: Tortorici-Futura è 0-3 a tavolino

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É arrivato questo pomeriggio l’atteso verdetto sulla calda gara del 8/ 1/2023 TORTORICI – FUTURA 1-0; Sospesa al 49′ del s.t.; Il risultato ufficiale è 0-3 a tavolino anche se è scontato il nuovo ricorso del Tortorici che resta ultimissimo con 4 punti nel girone C di Prima Categoria con i brolesi che salgono in terzultima posizione a quota 13 al fianco dell’Orlandina.
Ma ecco il dispositivo per intero.
“Con ricorso ritualmente proposto la Società Tortorici chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Futura;
Fa rilevare, la ricorrente, la grave condotta antisportiva della consorella, per tramite di alcuni suoi tesserati, che hanno condizionato l’atteggiamento dell’arbitro ed in particolare che per quasi tutta la durata della partita alcuni calciatori della Società Futura, assumevano un contegno intimidatorio nei confronti dello stesso e provocatorio nei confronti del pubblico presente, condizionamenti che hanno indotto il direttore di gara ad avere un comportamento protettivo nei confronti della consorella ed a fare delle scelte per indirizzarla a favore di quest’ultima; segnala poi alcune decisioni dell’arbitro, di natura tecnica e disciplinare, ad essa sfavorevoli; infine, la Società Tortorici, dopo la concessione di un calcio di rigore alquanto dubbio alla Società avversaria che ha tra l’altro portato all’espulsione del calciatore Ciancio Paratore Andrea per avere reagito con un comportamento violento, fa rilevare come, anche a seguito delle proteste animate nei confronti dell’arbitro, subito sedate dai dirigenti e dal serviziod’ordine, questi sospendeva definitivamente la gara nonostante ci fossero tutti i presupposti per continuarne gli ultimi minuti;
Con ricorso ritualmente proposto la Società Futura chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Tortorici;
Fa rilevare come che nei primi minuti di recupero del secondo tempo, l’arbitro, dopo avere decretato un calcio di rigore a proprio favore, veniva accerchiato dai calciatori della Società Tortorici che si lasciavano andare a vibranti proteste; contestualmente, il calciatore incaricato della battuta, Scaffidi A. Gabriele, veniva dapprima minacciato con frasi violente del tipo “non battere il rigore o ti ammazziamo” e subito dopo colpito con violenti pugni al volto dal calciatore Ciancio P. Andrea (Tortorici), atti di violenza che hanno causato abbondante fuoriuscita di sangue dal naso e quindi I’immediato intervento dei soccorritori presenti, un ulteriore consulto medico presso la struttura ambulatoriale di Gioiosa Marea ed accertamenti medici ancora in corso; nel contempo le vibranti proteste si sono moltiplicate anche nei confronti di altri tesserati della ricorrente, aggravate sempre da pesanti minacce, per cui il direttore di gara, “ravveduta l’impossibilità di terminare regolarmente la gara ne ha decretato la fine anticipata, senza quindi poter neanche procedere alla battuta del calcio di rigore in quanto la situazione ormai fuori controllo comprometteva l’incolumità dello stesso e dei nostri tesserati”;
La Società Futura fa inoltre rilevare l’atteggiamento intimidatorio del pubblico presente sugli spalti che ha effettuato ripetuti lanci di petardi all’indirizzo della propria panchina;
Si osserva in via preliminare che quanto lamentato dalla Società Tortorici circa le decisioni dell’arbitro, di natura tecnica e disciplinare, esse sono di esclusiva competenza dello stesso e non censurabili da questo Organo di Giustizia;
Nel merito, esaminato il referto arbitrale il quale, come è noto, gode di fede privilegiata in ordine alla gara, dallo stesso si rileva che al 49′ del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore alla Società Futura, il calciatore Crascì Simone, Società Tortorici, già sostituito, si introduceva sul terreno di gioco insieme a tesserati e persone non iscritte in distinta riconducibili alla suddetta Societàed assumeva contegno minaccioso e reiteratamente aggressivo nei confronti dell’arbitro che poi strattonava con forza; allontanati il Crascì e le persone non autorizzate, al momento dell’esecuzione del calcio di rigore, il calciatore Ciancio Paratore Andrea, Società Tortorici, assumeva contegno minaccioso nei confronti del calciatore avversario incaricato del tiro, Scaffidi A. Gabriele, che poi colpiva con un pugno da dietro; dopo la conseguente espulsione, il Ciancio assumeva contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro e poi colpiva con un violentissimo pugno al volto lo Scaffidi che veniva immediatamente soccorso dai sanitari vista la gravità del colpo subito; nel contempo si introducevano sul terreno di gioco persone non autorizzate che assumevano grave contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara mentre il suddetto Crascì tentava ripetutamente di aggredirlo stringendo un braccio e strattonandolo con forza; la situazione creatasi, induceva l’arbitro, a tutela della propria incolumità, a non proseguire la direzione della gara;
Condivisa la decisione assunta dall’arbitro; Sancita la responsabilità della Società Tortorici alla quale va addebitato, per quanto ascrivibile ai propri calciatori ed ai propri sostenitori, la definitiva sospensione della gara;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono riportati sul C.U. n. 248 del 10/01/2023; Visto l’art. 10, comma 1 del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il ricorso proposto dalla Società Tortorici, addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Futura, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Tortorici la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di euro 300,00″.