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Decreto “aiuti”, ecco le misure per il comparto immobiliare

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.7.2022, n. 164, la legge 15.7.2022, n. 91, di conversione del decreto-legge 17.5.2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (cd. decreto “aiuti”). Di seguito le misure di interesse del comparto immobiliare evidenziate da Confedilizia.
Si prevede che, per il terzo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28.12.2007), e la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore Isee di cui all’art. 6, d.l. n. 21/2022, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con delibera da adottare entro il 30.6.2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022. In questa prospettiva viene precisato che “per il primo trimestre dell’anno 2022, in caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente”. La norma prosegue disponendo che le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione e che tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro 3 mesi dall’emissione della fattura medesima. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l’attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l’Arera dovrà definire una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, con anche l’indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori potranno rivolgersi.
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (art. 1-ter)
Viene rinnovato l’azzeramento, anche per il terzo trimestre dell’anno 2022, delle “aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”.
Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022 (art. 1-quater)
Viene confermata per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 la riduzione al 5% dell’aliquota Iva sul gas metano per usi civili e industriali. Al fine di contenere, sempre per il terzo trimestre dell’anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, si dispone inoltre che l’Arera mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022 e che, per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi in tale settore per il terzo trimestre dell’anno 2022, provveda a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto già stabilito, le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (artt. 7 e 57, comma 1)
Vengono semplificate le procedure di autorizzazione per l’installazione degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili disciplinate dal d.lgs. n. 387/2003. Si prevede, tra l’altro, che, nei procedimenti autorizzativi di cui all’art. 12, d.lgs. n. 387/2003 anzidetto, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate, in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti, sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applichino le norme richiamate del Codice dell’ambiente. Si stabilisce, inoltre, che le suddette deliberazioni confluiscano nel procedimento autorizzatorio unico (così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti) e che tale procedimento debba concludersi entro i successivi 60 giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprima per il rilascio della VIA. Ai sensi dell’art. 57, comma 1, del decreto in commento, le nuove disposizioni, contenute nell’art. 7, si applicano ai procedimenti in corso al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del decreto in commento).
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (artt. 14 e 57, comma 3)
Si modifica l’art. 119, comma 8-bis, del d.l. n. 34/2020, come convertito, prevedendo che per gli interventi effettuati su unità immobiliari (quali edifici unifamiliari o unità unifamiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, indipendenti funzionalmente e con accesso autonomo) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (con proroga, quindi, di 3 mesi rispetto al precedente termine del 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del superbonus.
Con altre modifiche apportate alla disciplina dettata in tema di cessione del credito e sconto in fattura ex art. 121 del d.l. n. 34/2020, come convertito, si consente alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del d. lgs. n. 385/1993, di cedere il credito a favore di “soggetti diversi dai consumatori o utenti”, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo (e cioè le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Tale nuova disciplina si applica: anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020, come convertito; alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dall’1.5.2022.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art. 14, comma 1-ter)
Si estende la previsione della necessità del permesso di costruire – prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali – anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) dello stesso Codice (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.
Una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (artt. 31 e 32)
Si riconosce, a determinate condizioni e con specifiche modalità, una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.
Misure in materia di locazione (art. 37)
Per l’anno 2022 viene assegnata una dotazione di 100 milioni di euro al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Misure per favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia (art. 37-bis)
Si prevede “al fine di favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171,” che il Comune di Venezia possa: “a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei principi di proporzionalità, di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare; b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d’uso e della categoria funzionale dell’immobile.”
Si dispone infine che il regolamento comunale anzidetto venga aggiornato periodicamente in considerazione dell’andamento della popolazione residente e che venga adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.
“Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell’energia e delle materie prime” si dispone che per il 2022 i Comuni possano prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’art. 1, della l. n. 147/2013, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini anzidetti, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31.7.2022.