Una sentenza che cambia la storia quella della Consulta che ha stabilito un principio semplice: ai figli si danno i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine che, in accordo, si sceglie. Poi ci sono le altre possibilità: ovvero se, sempre in accordo, i genitori decidono di dare soltanto un cognome liberamente scelto tra quello della mamma o del papà. Come funziona a partire da oggi lo spiega nel dettaglio, Alexander Schuster, avvocato civilista di Bolzano, esperto in materia e con un gran numero di ricorsi sia in Cassazione che alla Cedu.
Cosa accade per chi nasce oggi e per chi è già nato?
Si tenga conto di tre principi: le decisioni di costituzionalità sono retroattive. Per conoscere più nel dettaglio il da farsi bisogna attendere le motivazioni della sentenza che dovrebbero arrivare entro un paio di mesi. Infine è il parlamento che dovrà fare una legge sulla base di questa decisione e illustrare nei dettagli come si ci comporta. Ma nel frattempo si possono comprendere diverse cose utili
Ad esempio?
Che per chi è già nato, se i genitori vogliono aggiungere il cognome della madre, non possono farlo semplicemente in Comune, ma devono rivolgersi al prefetto o al giudice, appellandosi alla decisione della Consulta. Per chi nasce ora, invece, può fare richiesta di attribuire al figlio entrambi i cognomi, all’atto della registrazione.
Vale per tutte le famiglie, anche per genitori dello stesso sesso?
Vale per tutti, anche per l’adozione congiunta e per genitori eterosessuali che non si sono sposati, ma non per coppie dello stesso sesso, poichè non è consentito al secondo genitore di potere dare il proprio cognome al figlio. Ovviamente, tranne che la Consulta non dia indicazioni differenti.
E se i genitori non trovano un accordo nell’attribuzione dei cognomi?
Come per tutte le altre questioni si rivolgono a un giudice. Che, presumibilmente, potrebbe decidere per entrambi i cognomi
Ma come accadrà con le terze e quarte generazioni o con genitori che hanno doppi cognomi, insomma si avranno cognomi lunghissimi?
Anche in questo caso bisogna attendere le motivazioni della sentenza e una legge del Parlamento. Nel frattempo però possiamo vedere come funziona in altri paesi. Ad esempio in quelli di Common law, se l’adulto vuole cambiare cognome, ma anche nome, può liberamente chiamarsi come vuole. Anche Pippo. O persino ‘Sua Maestà’. Quindi assoluta libertà. In Spagna invece il papà e la mamma, che hanno entrambi doppio cognome, scelgono, rispettivamente, quale dei due cognomi trasferire al figlio. Quindi il padre trasferirà uno dei due suoi cognomi e la madre farà altrettanto. Questo per evitare cognomi lunghissimi. In Germania, invece, si trasferisce liberamente uno dei due cognomi: o quello della mamma o quello del papà, in accordo tra i genitori.
Per vedere cosa accadrà in Italia bisogna attendere una legge. Ma la Consulta oltre alle motivazioni può dare anche delle indicazioni?
Si certo può darle, ma è poco probabile che lo faccia.
E per il nome invece come funziona?
Per cambiare il nome la procedura è la stessa dei genitori di figli nati prima della decisione della Consulta. Cioè rivolgersi al giudice o al prefetto che sceglierà in base alla meritevolezza delle ragioni. E, in caso di rifiuto, c’è la possibilità di rivolgersi al Tar. La procedura non è rapidissima, ma questo dipende da Prefettura a Prefettura e anche dall’abilità di un assistente legale. Per quanto riguarda il cambio di nome a un figlio, se minorenne, la richiesta va fatta dai genitori e, in base all’età del figlio il prefetto o il giudice, sono tenuti a recepire la volontà del ragazzo, se ha raggiunto un’eta di sufficiente consapevolezza. Quanto ai nomi di battesimo o attribuiti per religione, non hanno validità per lo Stato italiano.