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Da domani green pass obbligatorio per personale scolastico e per i viaggi a lunga percorrenza

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A partire da domani, mercoledì 1 settembre, tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato, infatti, assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Stesso obbligo viene richiesto per chi dovesse usufruire di viaggi a bordo di aerei, navi, treni, traghetti e pullman che attraversano almeno due regioni. Non serve, invece, per salire su bus urbani, metro o treni locali.
Scuola, università e trasporti a lunga percorrenza, dunque, si vanno così ad aggiungere alla lista dei luoghi già ‘off limits’ per chi è sprovvisto di green pass, come stabilito dal governo.
Con la certificazione, entrata in vigore il 6 agosto scorso (sia pura parzialmente), si attesta che si è stati sottoposti almeno a una dose di vaccino oppure si dimostra l’esito negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure la guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti. Dal 6 agosto il possesso del green pass ha consentito di mangiare al ristorante al chiuso; assistere a spettacoli, eventi e competizioni sportivi; visitare musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, accedere alle piscine, centri natatori, palestre e agli sport di squadra.
Senza il lasciapassare verde non sarebbe stato possibile prendere parte a sagre e fiere, convegni e congressi, frequentare centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
La certificazione verde è stata richiesta anche per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in «zona rossa» o «zona arancione».
Esclusi dall’obbligo del possesso del green pass sono solo le persone esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie in formato anche cartaceo che, nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative da parte del ministero della Salute, ha validità massima fino al 30 settembre; fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali.
In mancanza del green pass, il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere poi dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio viene sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.