Ordinanza del Presidente della Regione: chiunque arrivi dalle zone rosse deve comunicarlo al Comune e all’Asp. Obbligatorio l’isolamento domiciliare. Chiuse piscine, palestre e centri benessere
Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza, la n. 3 dell’8 marzo 2020, con cui recepisce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri sera per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Con lo stesso provvedimento, in aggiunta alle disposizioni contenute dal DPCM, il governatore siciliano obbliga “i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione aeroporti, porti e stazioni ferroviarie della Regione Siciliana”. Inoltre, chiunque provenga o abbia transitato dalle zone rosse deve comunicarlo al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra” e ha l’obbligo “di osservare l’isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”. Nell’ordinanza, Musumeci ha poi disposto la chiusura di piscine, palestre e centri benessere. Il Dipartimento regionale della protezione civile allestirà agli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari e distribuirà l’ordinanza a tutti i viaggiatori in arrivo. La mancata osservanza dell’ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave ed è quindi punibile con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda amministrativa.