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De Domenico era ineleggibile, Laccoto pronto a tornare all’Ars

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La Corte Costituzionale ha riaperto la porta dell’Assemblea Regionale all’on. Giuseppe Laccoto, confermando, di fatto, l’ineleggibilità di Franco De Domenico.
Con l’ordinanza n. 162 depositata il 27 giugno, la Corte ha infatti dichiarato “manifestamente inammissibili” le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1-bis, della Legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n.29 sollevate dal Tribunale di Palermo.
Con il provvedimento del 12 ottobre 2018, i giudici palermitani, pur dichiarando ineleggibile De Domenico, avevano rimesso gli atti alla Suprema Corte per vagliarne la costituzionalità. Era stata, così, sospesa la decisione sulla decadenza ed il subentro di Giuseppe Laccoto, nel seggio all’Ars attribuito al Partito Democratico, in provincia di Messina, nelle elezioni Regionali del 5 novembre 2017.
Il procedimento giudiziario ha avuto un iter piuttosto lungo e costellato di rinvii, nonostante i contenziosi elettorali abbiano, per legge, un percorso accelerato.
Nell’ordinanza che ha definito il giudizio, trattato nell’udienza del 4 giugno scorso, la Corte ha evidenziato che “le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost. vanno dichiarate manifestamente inammissibili; che la ricostruzione del quadro normativo appare incompleta, poiché l’ordinanza omette di considerare l’evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante dalla revisione dell’art. 122 Cost.; che, in attuazione di questa legge costituzionale, è stata adottata la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale stabilisce che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati» …… ; ciò che più conta, proprio con riferimento alla Regione Siciliana, è che essa «non può incontrare, nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione)» (sentenza n. 143 del 2010); ….. tale intervento legislativo ha determinato un’attenuazione della rigida disciplina unitaria dell’elettorato passivo, ampliando i confini della discrezionalità legislativa regionale in tema di ineleggibilità;
Gli atti torneranno adesso al Tribunale di Palermo che dovrà dichiarare la decadenza di De Domenico ed il subentro di Laccoto nella carica di deputato regionale.
Bisognerà dunque attendere i tempi tecnici per l’insediamento all’Ars dell’on. Laccoto che potrà mantenere la carica di Sindaco di Brolo, visto che il Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.