Equitalia addio, ecco cosa cambia

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Come preannunciato nelle scorse settimane, il governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017: si tratta del Dl 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre. Numerose e significative le novità contenute nel provvedimento, destinate ad avere un impatto rilevante sul sistema fiscale.
Soppressione di Equitalia (articolo 1)
A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, attuale agente delle riscossione, viene soppressa, con lo scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo. A partire dalla stessa data, l’attività di riscossione nazionale sarà riattribuita all’Agenzia delle entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze. L’ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assumerà la qualifica di agente della riscossione, con i relativi poteri.
Potenziamento della riscossione (articolo 3)
A partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.
Definizione agevolata (articolo 6)
Collegata alla soppressione di Equitalia, è la “rottamazione delle cartelle”, ossia la definizione agevolata dei ruoli. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Pertanto, in sede di definizione agevolata, il debitore dovrà versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il versamento agevolato potrà essere eseguito in un’unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall’articolo 21, comma 1, Dpr 602/1973). Per poter beneficiare della “rottamazione”, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl 193, un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando il modello che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. L’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione agevolata. Potranno beneficiare della “rottamazione” anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:
·         le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
·         i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
·         le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.