Tasi e Irpef a Piraino, il Tar respinge la sospensiva. “Esautorato il consiglio comunale”

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    PIRAINO – Il gruppo consiliare Semplicemente Piraino interviene a seguito della pronuncia del Tar di Catania sull’istanza di sospensiva avanzata nel ricorso proposto insieme ai colleghi di “Nuova Piraino” contro i provvedimenti del sindaco, Gina Maniaci, che hanno aumentato le aliquote TASI e IRPEF ridotte dal Consiglio Comunale. “Il nostro gruppo consiliare è fermamente convinto delle proprie ragioni e non ne condivide il contenuto. Detta pronuncia, infatti, fa proprio un orientamento del CGA di Palermo sviluppatosi in materia diversa da quella sottoposta al vaglio del Giudice Amministrativo e rischia di piantare un precedente “pericoloso” per la quasi totalità dei Comuni siciliani” si legge nel comunicato. “Tale orientamento, formatosi in tema di TARSU/TIA (oggi TARI), stabilisce in Sicilia la competenza “residuale” del Sindaco in materia di determinazione delle tariffe, se dalla legge o dallo Statuto Comunale tale competenza non viene attribuita ad altro organo – sostengono i consiglieri – . L’assunto giurisprudenziale muove il suo fondamento dal presupposto che, in materia di TARSU (tassa della spazzatura), il Consiglio Comunale autorizza la relativa spesa, come previsto dalla legge, al momento dell’approvazione del Piano Finanziario e, pertanto, la determinazione delle tariffe assurge ad un mero calcolo aritmetico ovvero gestionale, stante che deve essere garantita la copertura del 100% del servizio”.
    Secondo Semplicemente Piraino “cosa ben diversa invece, è l’individuazione dell’aliquote TASI e dell’Addizionale IRPEF in quanto le stesse rappresentano esplicazione della discrezionale potestà impositiva dell’Ente, indiscutibilmente di competenza del Consiglio Comunale quale organo rappresentativo della popolazione. A ciò si aggiunga che l’art. 32 della Legge n. 142/1990, come recepita in Sicilia, espressamente prevede la competenza del Consiglio Comunale “per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. In forza della norma appena citata, nonché dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il Consiglio Comunale di Piraino con deliberazione n°37 del 30/09/2014, con i voti dei Consiglieri Aldo Marino, Cono Condipodaro Marchetta, Terranova Angelita, Tindaro Spanò, Carmelo Truglio e Tonino Scaffidi ha approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo all’art. 22 rubricato “Aliquote” la competenza dello stesso Consiglio per la determinazione delle aliquote TASI”. Pertanto, i consiglieri annunciano un controricorso “pienamente confacente al dettato normativo ovvero all’interesse dei cittadini pirainesi”. “Accettando serenamente la decisone del Tar infatti – continuano i consiglieri – , il pericolo è quello di sconvolgere l’equilibrio istituzionale e finanziario della quasi totalità dei Comuni siciliani che hanno determinato, per l’anno 2015, le varie aliquote TASI, IMU, IRPEF con deliberazione dei Consigli Comunali. Nondimeno è più che fondata la possibilità di sconvolgere l’equilibrio finanziario del nostro Comune (come di altri) in relazione ai tributi deliberati negli anni precedenti dal Consiglio Comunale. I cittadini dovranno essere rimborsati? Dovranno proporre ricorso innanzi alle Autorità competenti per far valere l’illegittimità della pretesa tributaria? Di certo c’è solo tanta amarezza nei confronti di chi, oggi, si compiace ed esulta per l’ottenimento del risultato di aver “svuotato” ancor di più le tasche delle famiglie pirainesi!” concludono.